Art. 10.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
      2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».